IL PIANO SINISTRO
DELLA JUSTIZMAFIA ITALIANA
IL PIANO SINISTRO DELLA JUSTIZMAFIA ITALIANA
Una perquisizione domiciliare
per un cane anziano
Gli arresti domiciliari
senza difesa effettiva
Un giudizio direttissimo
per una neutralizzazione immediata
8
Carabinieri
4
Vigili del fuoco
2
Veterinari dell’ASL
1
Cane
8
Carabinieri
4
Vigili del Fuoco
2
Veterinari dell’ASL
1
Cane
NON UN ERRORE GIUDIZIARIO
NON UN MALINTESO
NON UNA DISFUNZIONE DEL SISTEMA
MA UN’OPERAZIONE CONDOTTA SECONDO UN DISEGNO PREDETERMINATO
Il 5 marzo 2025, otto carabinieri, quattro vigili del fuoco e due veterinari dell’ASL si presentano presso l’abitazione di Evarella muniti di un decreto di perquisizione. Chiedono la consegna di un cane privo di qualsiasi valore economico, sostenendo che sarebbe stato sottratto da un’abitazione privata [fascicolo].
Gli atti d’indagine smentiscono tale affermazione nel suo stesso fondamento: dalla documentazione dei Carabinieri [fascicolo] emerge positivamente che nessuno degli elementi costitutivi del reato di furto risultava integrato [difesa], che la pretesa natura abitativa dell’immobile era esclusa dai fatti documentalmente accertati e che Evarella aveva condotto il cane dal veterinario a proprie spese [fascicolo] agendo quale gestore d’affari altrui senza mandato in una situazione di necessità e urgenza.
Ciononostante, proprio sulla base di tali presupposti viene disposto un grave intervento nella sfera domiciliare di Evarella, ponendo le basi per una successiva escalation di contestazioni sempre più gravi.
Solo diversi giorni dopo l’udienza di convalida, Evarella apprende autonomamente dagli atti quali fossero effettivamente i reati contestati nei suoi confronti [fascicolo].
Contestualmente scopre che la Procura l’aveva già qualificata come «persona socialmente pericolosa», attribuendole una presunta incapacità di autocontrollo e una «forte aggressività» [fascicolo] — una qualificazione di pericolosità dai connotati quasi psichiatrici, priva di un adeguato fondamento fattuale.
Il disegno perseguito dalla Justizmafia emergerebbe dalla stessa dinamica procedimentale: la Procura aveva infatti richiesto espressamente la convalida dell’arresto, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e, contestualmente, l’instaurazione del giudizio direttissimo [fascicolo].
Il giudizio direttissimo avrebbe quindi dovuto realizzare in tempi estremamente rapidi ciò che tale costruzione procedimentale appariva chiaramente finalizzata a preparare: una rapida condanna fondata su un’impostazione accusatoria non ancora sottoposta a effettiva verifica [Info], in assenza di una piena conoscenza delle accuse e sotto la massima pressione processuale.
ONDA DI PRESSIONE IN STACCATO
QUATTRO GIORNI
dalla CNR alla dimostrazione di potere
01.03.2025 COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO
Nessuna semplice richiesta di chiarimenti. Nessun invito di presentazione. Nessuna telefonata. Bensì una mobilitazione statale degna di un’operazione antiterrorismo: come se vi fosse il concreto rischio di fuga, violenza, impiego di armi o coinvolgimento in attività criminali organizzate.
03.03.2025 DECRETO DI PERQUISIZIONE
Ufficialmente si trattava di un cane anziano e malato [foto] privo di qualsiasi valore economico [fascicolo].Un cane il cui luogo di permanenza era noto, che non era stato nascosto, né venduto, né sottratto per trarne profitto.
05.03.2025
L'ATTACCO
CONTRO EVARELLA
Anche qualora quel cane fosse stato realmente rubato, un simile dispiegamento di forze resterebbe inspiegabile. Un’operazione di tale portata difficilmente sarebbe stata organizzata perfino per Totò Riina in persona. È proprio per questo che la versione ufficiale crolla sotto il peso delle sue stesse contraddizioni.
Se il pretesto non spiega l’operazione, allora l’operazione deve avere avuto un’altra ragione.
Quella ragione emergeva dalla Segnalazione «Nuove Condotte» contenuta in un diverso procedimento: RGNR 4181/24 [fascicolo]. In tale documento i Carabinieri non si limitavano a registrare l’esistenza del sito lavergognadellagiustizia.com.
Essi documentavano altresì che le relative pagine risultavano reperibili tramite ricerche Google effettuate utilizzando nominativi specifici e denominazioni di uffici pubblici: le giudici Valeria Goieli e Rosella Celestri, il Pubblico Ministero Lorenza Turnaturi, Raffaele Cammarano, Umberto Puiatti, il Maresciallo Migliozzi, i Carabinieri di Alimena, Bompietro e Petralia Sottana, nonché ulteriori soggetti appartenenti all’ambiente giudiziario e di polizia locale.
Veniva inoltre espressamente menzionata la lettera aperta indirizzata al Maggiore Salvatore Mancuso, comandante della Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana.
IL NERVO SCOPERTO
Non erano stati chiamati pubblicamente in causa soltanto singoli funzionari, ma l’intera catena di comando: stazioni, compagnia, procura, magistrati, avvocati e carabinieri.
La questione non riguardava quindi semplici offese pubblicate in rete.
Riguardava invece un dossier su anni di abuso di potere: denunce circostanziate corredate da elementi probatori idonei a sostenere un vaglio giudiziario, destinate a scomparire nel Modello 45 o archiviate sulla base di motivazioni difficilmente conciliabili con il quadro fattuale; persone perseguite nonostante evidenti elementi di innocenza; carabinieri e magistrati accusati di proteggere soggetti contigui ad ambienti mafiosi; e vittime che, dopo aver presentato denuncia, si sarebbero trovate esposte a perquisizioni domiciliari, procedimenti penali, sanzioni amministrative pretestuose e pratiche di intimidazione.
UN DOSSIER SU ANNI DI ABUSI DI POTERE
Non era il cane a richiedere un intervento urgente.
Urgenti erano
I NOMI
GLI ATTI
LE CATENE DI COMANDO
Le responsabilità.
Tutto pubblicamente accessibile e reperibile.
UN DOSSIER SU ANNI DI ABUSI DI POTERE
Non era il cane a richiedere un intervento urgente.
Urgenti erano
NOMI
ATTI
CATENE DI COMANDO
Le responsabilità.
Tutto pubblicamente accessibile e reperibile.
COMUNICAZIONE MAFIOSA SU CARTA INTESTATA DELLO STATO
La comunicazione mafiosa non opera mai attraverso ordini espliciti. Nessuno deve dire o scrivere: «Perseguite questa persona» oppure «toglietela di mezzo». È sufficiente contrassegnare qualcuno come un problema.
Il messaggio non è apertamente: «Fate questo.»
Il messaggio è: «Questa persona disturba, destabilizza, minaccia, rappresenta un pericolo.»
Il resto avviene attraverso aspettative, ruoli, lealtà e adattamento preventivo. È proprio in questo che risiede la forza della comunicazione mafiosa: rimane formalmente negabile, ma crea un quadro operativo.
FALCONE: MENTALITÁ MAFIOSA
Giovanni Falcone descrisse esattamente questa zona grigia distinguendo tra la mafia come organizzazione criminale e la «mentalità mafiosa»: si può agire secondo una logica mafiosa anche in assenza di una formale appartenenza a un’organizzazione mafiosa dimostrabile. È precisamente questo il punto.
La mafia contemporanea non necessita necessariamente delle forme esteriori del passato. Oggi è giuridicamente preparata, istituzionalmente integrata e linguisticamente mascherata. Proprio per questo non conta l’etichetta, ma il meccanismo di funzionamento.
FALCONE: MENTALITÁ MAFIOSA
ZUERST DELEGITIMIEREN SIE DICH, DANN ISOLIEREN SIE DICH UND DANN ZERSTÖREN SIE DICH.
La frase attribuita a Falcone descrive questa logica di neutralizzazione progressiva: prima la delegittimazione, poi l’isolamento, infine l’eliminazione dalla sfera pubblica.
Essa non dice apertamente alla Procura cosa debba fare. Fornisce invece la chiave interpretativa: Christoph ed Evarella non sarebbero cittadini che documentano, filmano, denunciano e mantengono una distanza critica da funzionari compromessi, bensì soggetti associati a «turbativa», «intimidazione», «ritorsione» e «pericolosità».
LA FRASE CHIAVE SI TROVA ALLA FINE
Alla luce di quanto rappresentato, rimanendo a disposizione per eventuali, si rimette nelle more delle determinazioni di Codesta Spett.le A.G..
TRADUZIONE FORENSE
Abbiamo fornito il quadro interpretativo; spetta ora alla Procura trarne le conseguenze.
È proprio qui che si manifesta la comunicazione implicita delle aspettative. I Carabinieri non richiedono espressamente una misura specifica. Introducono prima le categorie interpretative: pericolosità, turbativa, intimidazione, ritorsione. Concludono poi affermando:
...si rimette nelle more delle determinazioni di Codesta Spett.le A.G.
LA MISURA NON VIENE RICHIESTA.
VIENE PREPARATA.
Dal fallito tentativo di sequestrare un sito
web scomodo all’attacco contro Evarella
La magistratura di Bolzano costruisce un’accusa di estorsione come pretesto per il sequestro di lavergognadellagiustizia.com
Lo Studio Legale Brenner presenta denuncia e querela per una presunta diffamazione aggravata e per estorsione, ritenute «inequivocabili» [fascicolo].
Il Procuratore Capo Axel Bisignano trasforma una richiesta di restituzione di onorari avente natura civilistica in una presunta estorsione. Mancavano sia l’ingiusto profitto patrimoniale sia il mezzo coercitivo illecito richiesti dalla fattispecie. Ciononostante, egli costruisce un’ipotesi di reato assemblando frammenti documentali tra loro contraddittori [fascicolo] [difesa] [allegati].
Il 20.11.2025 il Giudice per le Indagini Preliminari Elsa Vesco recepisce tale costruzione nonostante evidenti contraddizioni emergenti dagli stessi atti e la assume quale fondamento del decreto di sequestro [fascicolo]. Il decreto non appare come l’esito di un’effettiva verifica giurisdizionale dell’impostazione accusatoria della Procura, bensì come la sua trasposizione in forma giudiziaria.
PEC ai Carabinieri e al Tribunale: notifiche esclusivamente presso la proprietà videosorvegliata / rifiuto di interagire con determinati Carabinieri
Christoph comunica, tramite la PEC di Evarella, che in futuro accetterà notifiche e consegne esclusivamente all’ingresso della propria proprietà, sottoposto a videosorveglianza, e non più sulla pubblica via. Contestualmente esclude ogni forma di interlocuzione con specifici appartenenti all’Arma dei Carabinieri, espressamente indicati, in ragione di denunce già presentate nei loro confronti e di ulteriori elementi di sospetto.
La comunicazione viene trasmessa alle Stazioni dei Carabinieri di Alimena, Bompietro e Petralia Sottana, nonché al Tribunale di Termini Imerese, e riguarda i procedimenti penali artificiosamente costruiti a suo carico:
RGNR 2897/23, RGNR 4195/23, RGNR 4181/24.
La PEC avvia accertamenti interni
14.01.2025 – CC Petralia a CC Alimena
Petralia Sottana inoltra la PEC ad Alimena e richiede chiarimenti sul contenuto della comunicazione nonché su Christoph ed Evarella, ritenuti i presunti autori.
14.01.2025 – CC Alimena a CC Bompietro
Alimena richiede a Bompietro informazioni aggiornate su Christoph ed Evarella.
16.01.2025 – CC Bompietro a CC Alimena
Bompietro conferma le informazioni già trasmesse in precedenza e segnala inoltre il blog recentemente individuato lavergognadellagiustizia.com.
20.01.2025 – CC Alimena
Alimena documenta le risultanze Whois relative ai siti web e i corrispondenti risultati delle ricerche effettuate tramite Google.
Fallisce il sequestro di lavergognadellagiustizia.com
Nell’ambito del procedimento penale n. 7213/25 (Bolzano), il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – comunica che il sequestro preventivo del dominio lavergognadellagiustizia.com non può essere eseguito, poiché il dominio non risulta registrato in Italia e i relativi contenuti non sono ospitati su server appartenenti a società italiane[fascicolo].
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I Carabinieri di Alimena vengono a conoscenza del procedimento parallelo di Bolzano relativo a lavergognadellagiustizia.com
La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bolzano trasmette alla Stazione dei Carabinieri di Alimena una delega d’indagine per l’elezione di domicilio e la nomina del difensore nell’ambito del procedimento per presunta estorsione n. 7213/24 pendente a Bolzano.
Marcatura delle persone bersaglio
Il Maresciallo Manna (Alimena) trasmette alla Procura di Termini Imerese la Segnalazione Nuove Condotte nell’ambito del procedimento penale RGNR 4181/24.
Viene creato il pretesto per la perquisizione domiciliare
Il Maresciallo Migliozzi (Bompietro) trasmette alla Procura di Termini Imerese una CNR (Comunicazione di Notizia di Reato) per il presunto furto di un cane da un canile stradale.
Emissione del decreto di perquisizione RGNR 824/25
Il Pubblico Ministero Manfredi Lanza (Termini Imerese) costruisce la qualificazione dell’immobile come abitazione al fine di aggravare l’ipotesi di reato e giustificare la perquisizione.
Citazione diretta a giudizio nel procedimento RGNR 4195/23
Nello stesso giorno in cui Lanza emette il decreto di perquisizione, la Procura di Termini Imerese prepara la citazione diretta a giudizio nel procedimento RGNR 4195/23 per una presunta lesione personale ai danni di Daniela Scalisi, compagna del «nuovo Totò Riina» – Salvatore Macaluso – asseritamente commessa per motivi abietti.
Questa coincidenza temporale non è casuale. Il procedimento ancora pendente n. 4195/23 era necessario per rappresentare Evarella, nel fascicolo 891/25, non come una persona incensurata coinvolta nei fatti, bensì come un soggetto già noto alle forze dell’ordine, presumibilmente aggressivo e socialmente pericoloso.
Daniela Scalisi Facebook
Salvatore Macaluso Facebook
Mafia, sventato attentato ad un Carabiniere, 5 arresti: Porcello, Giarratana, Macaluso, Faulisi, Scalzo
Piano per sparare a militare, nuovi particolari a Caltanissetta
Preparavano attentato contro carabiniere, 5 fermi a Caltanissetta, San Cataldo e Resuttano. Rinvenute le armi
Evarella viene arrestata
La perquisizione avviata per un presunto furto di cane degenera in un arresto. L’intervento finalizzato al recupero del cane si trasforma in un intervento contro Evarella: resistenza, oltraggio, sputi e lesioni nei confronti del Maresciallo Manna vengono costruiti come reati conseguenti.
Udienza di convalida dell'arresto
Il GIP Quattrocchi convalida la ricostruzione fornita dalla polizia giudiziaria nonostante l’assenza di un interprete, di un’effettiva difesa, della piena disponibilità degli atti e di elementi probatori oggettivi. Gli arresti domiciliari illegittimamente disposti dalla Procura rimangono di fatto privi di un’effettiva verifica giurisdizionale.
Prima effettiva conoscenza del fascicolo 891/25
Evarella acquisisce il fascicolo, lo traduce digitalmente e prende per la prima volta conoscenza delle accuse costruite a suo carico. Solo in questo momento diventa visibile come dalla perquisizione sia stato costruito un nuovo procedimento penale.
Il Questore di Palermo qualifica Evarella come soggetto socialmente pericoloso mediante Avviso Orale
Il Questore di Palermo – Maurizio Vito Calvino – emette nei confronti di Evarella un Avviso Orale (RIF. PROT. 0133545 del 19/05/2026 – A.O. PROT. 49/2026).
La cronologia come autoaccusa
La cronologia non incrimina l’autore del sito web.
Incrimina la rete locale composta da apparati giudiziari e di polizia. Essa dimostra infatti che non è stato lo Stato di diritto a reagire a una menzogna, bensì un sistema locale di protezione formato da uniformi, toghe e funzionari dipendenti a reagire a pubblicazioni che non era in grado di confutare.
Se i contenuti pubblicati su lavergognadellagiustizia.com fossero stati semplici invettive, false affermazioni di fatto o accuse prive di fondamento, la giustizia avrebbe potuto ricorrere ai propri strumenti ordinari: una denuncia per diffamazione, un’azione civile inibitoria, un provvedimento d’urgenza, una richiesta di rimozione dei contenuti, una deindicizzazione presso Google oppure una contestazione mirata dei singoli contenuti. Proprio questa strada, tuttavia, non è stata percorsa.
Per quattro ragioni
01
Le pubblicazioni non erano facilmente confutabili
Erano fondate sugli atti, riferite a casi specifici e di interesse pubblico. Chi intenda contestarle in modo rigoroso deve dimostrare l’esistenza di affermazioni false, di contenuti diffamatori o l’assenza di un interesse pubblico alla loro divulgazione.
02
La via dello Stato di diritto avrebbe richiesto tempo
Anche un provvedimento d’urgenza, una procedura di rimozione o una deindicizzazione non avrebbero potuto essere ottenuti nel giro di quattro giorni. Gli atti non mostrano una ponderata verifica giuridica, bensì una marcata pressione temporale.
03
L’accesso ai server avrebbe richiesto cooperazione giudiziaria internazionale
I contenuti non erano ospitati in Italia. Anche una semplice attività di acquisizione tecnica, blocco o disattivazione tramite provider o server avrebbe richiesto procedure di cooperazione internazionale e richieste formali di assistenza o informazioni. Nemmeno questo sarebbe stato realisticamente compatibile con una scansione temporale di quattro giorni, tanto meno parallelamente a una verifica approfondita dei contenuti.
04
Il coinvolgimento di soggetti esterni doveva rimanere strettamente controllato
L’iniziativa avviata a Bolzano attraverso il Procuratore Generale Axel Bisignano e il Ministero dell’Interno mostra esattamente questo schema: il sito web non è stato sottoposto a una verifica aperta quale pubblicazione fondata sugli atti, bensì presentato attraverso la chiave interpretativa di una presunta «estorsione» e di presunte «diffamazioni».
combatte il sito web.
COSTRUISCE REATI.
La premessa era ormai pronta. Chiunque fosse coinvolto dall’esterno non avrebbe dovuto leggere il sito web come un possibile dossier probatorio, bensì come uno strumento illecito di pressione. La copertura della presunta menzogna era già stata predisposta prima ancora che autorità esterne venissero coinvolte.
In questo modo il caso poteva essere presentato all’esterno senza rivelarne il contenuto reale: non come un dossier sugli abusi della giustizia, ma come un presunto strumento di estorsione.
Era precisamente questa diffusione incontrollata verso l’esterno che doveva essere impedita. Né le componenti della magistratura estranee al circuito locale né l’opinione pubblica avrebbero dovuto venire a conoscenza di quanto emerge dagli atti. Non dovevano emergere ulteriori documenti. Non dovevano esserci ulteriori osservatori esterni in grado di riconoscere che, da Palermo a Bolzano, lo Stato di diritto viene sospeso ogniqualvolta siano coinvolti funzionari pubblici, soggetti collegati o persone protette a livello locale.
L’esercizio dei diritti funziona soltanto finché non entra in conflitto con la struttura locale di protezione.
Nel momento in cui sono coinvolti Carabinieri, Procura, magistrati, avvocati o persone poste sotto la loro protezione, al controllo tipico dello Stato di diritto subentra una logica di schermatura: i reati vengono costruiti, le denunce scompaiono, i responsabili vengono protetti e le vittime vengono criminalizzate.
Per questo motivo il contenuto non è stato semplicemente confutato. È stato invece costruito un diverso quadro penale: estorsione, pericolosità, intimidazione, flagranza, resistenza.
Il cane come cornice di legittimazione per l’opinione pubblica
Il cane non era dunque la ragione del successivo attacco contro Evarella, bensì il pretesto utilizzabile: emotivo, facilmente comunicabile, suscettibile di essere caricato di rilevanza penale e plausibile agli occhi dell’opinione pubblica locale.
Un intervento di tale portata non passa inosservato in un piccolo centro. Viene visto, commentato e diventa rapidamente argomento di conversazione nell’intera comunità. Per questo era necessaria una narrazione semplice e comprensibile anche per gli osservatori esterni.
Non si poteva spiegare apertamente alla popolazione locale, ai colleghi non coinvolti e ai testimoni occasionali che Evarella doveva essere rimossa perché aveva compreso, documentato e reso pubblici troppi fatti. Occorreva un pretesto apparentemente innocuo, emotivamente efficace e immediatamente comprensibile.
Evarella come
vero obiettivo
Il cane offriva esattamente questo aggancio narrativo. Nascondeva il vero obiettivo: l’attacco contro Evarella stessa — la sua criminalizzazione, la sua intimidazione e la sua neutralizzazione.
Si trattava di eliminare dalla scena una persona percepita come un’avversaria credibile. Era questa la reale «pericolosità» che si è tentato di attribuirle. L’etichetta della «pericolosità sociale» serviva pertanto a mascherare l’accusa reale. L’accusa reale non era la criminalità. L’accusa reale era la capacità di comprendere.
Evarella non era pericolosa per la collettività. Era pericolosa per una struttura informale di potere — uno Stato nello Stato composto da uniformi e toghe, che utilizza le forme dello Stato di diritto ma opera secondo proprie logiche di lealtà, meccanismi di protezione e dinamiche interne di schermatura.
PROSSIMO PUNTO DECISIONALE
Conto alla rovescia verso la prossima udienza del 10.11.2026
La Corte d’Appello di Palermo si pronuncerà finalmente, entro la prossima udienza del 10 novembre 2026, sull’istanza di ricusazione contro la giudice Maria Aiello — oppure il procedimento resterà ancora in un assurdo stato di sospensione dal punto di vista dello Stato di diritto?
RICUSAZIONE PENDENTE
Procedimento ai sensi dell’art. 37, comma 2, c.p.p.
DECISIONE NON ANCORA ADOTTATA
Sulla ricusazione non è ancora intervenuta una decisione definitiva.
A.G. COMPETENTE
Corte di Appello Palermo
Il cane come cornice di legittimazione per l’opinione pubblica
Il cane non era dunque la ragione del successivo attacco contro Evarella, bensì il pretesto utilizzabile: emotivo, facilmente comunicabile, suscettibile di essere caricato di rilevanza penale e plausibile agli occhi dell’opinione pubblica locale.
Un intervento di tale portata non passa inosservato in un piccolo centro. Viene visto, commentato e diventa rapidamente argomento di conversazione nell’intera comunità. Per questo era necessaria una narrazione semplice e comprensibile anche per gli osservatori esterni.
Non si poteva spiegare apertamente alla popolazione locale, ai colleghi non coinvolti e ai testimoni occasionali che Evarella doveva essere rimossa perché aveva compreso, documentato e reso pubblici troppi fatti. Occorreva un pretesto apparentemente innocuo, emotivamente efficace e immediatamente comprensibile.
Evarella come
vero obiettivo
Il cane offriva esattamente questo aggancio narrativo. Nascondeva il vero obiettivo: l’attacco contro Evarella stessa — la sua criminalizzazione, la sua intimidazione e la sua neutralizzazione.
Si trattava di eliminare dalla scena una persona percepita come un’avversaria credibile. Era questa la reale «pericolosità» che si è tentato di attribuirle. L’etichetta della «pericolosità sociale» serviva pertanto a mascherare l’accusa reale. L’accusa reale non era la criminalità. L’accusa reale era la capacità di comprendere.
Evarella non era pericolosa per la collettività. Era pericolosa per una struttura informale di potere — uno Stato nello Stato composto da uniformi e toghe, che utilizza le forme dello Stato di diritto ma opera secondo proprie logiche di lealtà, meccanismi di protezione e dinamiche interne di schermatura.
NÄCHSTER ENTSCHEIDUNGSPUNKT
Countdown zur nächsten Verhandlung am 10.11.2026
La Corte d’Appello di Palermo si pronuncerà finalmente, entro la prossima udienza del 10 novembre 2026, sull’istanza di ricusazione contro la giudice Maria Aiello — oppure il procedimento resterà ancora in un assurdo stato di sospensione dal punto di vista dello Stato di diritto?
RICUSAZIONE PENDENTE
Procedimento ai sensi dell’art. 37, comma 2, c.p.p.
- ricusazione non ancora addottata
Sulla ricusazione non è ancora intervenuta una decisione definitiva.
A.G. COMPETENTE
Corte di Appello Palermo
Quadro Probatorio
Costruzione di un furto a carico di Evarella da parte del Maresciallo Marcello Migliozzi — contestuale neutralizzazione del reato procedibile d’ufficio a carico di Di Prima
Costruzione di un edificio abitativo per aggravare il furto da parte del Pubblico Ministero Manfredi Lanza
Illegittimità della perquisizione domiciliare, a prescindere dall’assenza del reato presupposto
Costruzione di ulteriori reati durante la perquisizione domiciliare
Arresto illegittimo, a prescindere dall’assenza degli elementi costitutivi del reato
Privazione della libertà mediante abuso della forma pubblica dell’atto
COPERTURA GIUDIZIARIA
Convalida dell’arresto: assenza di difesa certificata dal giudice Alessandro Quattrocchi
Le contraddizioni del giudice Alessandro Quattrocchi
Il completo fallimento di ogni controllo da parte del giudice Alessandro Quattrocchi
Difensore d’ufficio Salvatore Di Liberti: difesa apparente, conflitto di interessi e patrocinio infedele occulto
La seconda giudice incompatibile: Maria Aiello
Di Liberti e Aiello come asse di protezione dello strumento di taglio “giudizio direttissimo”
Stato attuale del procedimento
Fronti secondari artificialmente creati
01
DICHIARAZIONE PUBBLICA AL QUESTORE
Risposta integrale al Questore di Palermo – Maurizio Vito Calvino.
02
PERCHÉ L’AUDIZIONE PERSONALE VIENE RIFIUTATA
Motivi per cui la comparizione personale risulta irragionevole e non esigibile.
03
LA BASE DOCUMENTALE DELL’AVVISO ORALE
04
DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PROVE
Tutti i documenti, i video e gli atti processuali disponibili online.
DOCUMENTAZIONE &
CONSERVAZIONE DELLE PROVE
La risposta integrale al Questore di Palermo è stata pubblicamente documentata e archiviata:
CONSERVAZIONE DELLE PROVE